Relazione illustrativa.
Il comma 1 prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 l’ indennità Naspi è concessa a prescindere dalla sussistenza del requisito di cui all’articolo 3, comma l, lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, il quale prevede che hanno diritto alla Naspi i lavoratori che hanno maturato 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
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