Lavoratori in Paesi extracomunitari: assicurazione e retribuzioni convenzionali anno 2021

La tutela dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale di cui al decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, è attuata mediante il pagamento di un premio assicurativo calcolato sulla base di retribuzioni convenzionali fissate annualmente con apposito decreto, ai sensi dell’art. 4 della citata norma.

L’ INAIL ha precisato quanto sopra, con la Circolare n. 12 del 15 aprile 2021.

Soggetti interessati

La normativa, pur riferendosi ai soli lavoratori italiani, è applicata anche ai lavoratori cittadini comunitari e ai cittadini extracomunitari che lavorano e sono assicurati in Italia in base alla legislazione nazionale e inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.

Lavoratori italiani

I datori di lavoro, che intendono assumere lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all’estero in paesi extra Unione Europea, devono chiedere un’autorizzazione al Ministero del Lavoro e al Ministero degli Affari esteri, senza dover effettuare la comunicazione preventiva di assunzione ai centri per l’impiego (nota del 5 giugno 2009 del Ministero del Lavoro). Se residenti all’estero, i datori di lavoro possono presentare la richiesta all’Ufficio consolare competente. L’autorizzazione non va richiesta per i cittadini comunitari o extracomunitari.

Per quanto riguarda i lavoratori inviati in trasferta all’estero, i rapporti sono regolati dalla legislazione italiana.

Lavoratori extracomunitari

L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro si applica a tutti quei rapporti giuridici che sono sorti o si svolgono nel territorio italiano, indipendentemente dalla nazionalità delle parti. Per questo motivo, anche il lavoratore extracomunitario, dipendente da una ditta italiana o da una ditta estera, proveniente da un Paese che non è legato all’Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale, deve essere assicurato presso l’Inail e ricevere la stessa tutela previdenziale prevista per i lavoratori di nazionalità italiana impiegati nello stesso settore con analoghe mansioni. (eccezioni: casi di distacco regolamentati da convenzioni o nei casi disciplinati dall’articolo 3, comma 8, della legge 398/1987).

In caso di lavoratori provenienti da paesi non convenzionati la ditta straniera se non ha una filiale nel nostro territorio deve delegare, con una procura, un legale rappresentante in Italia per poter assicurare i lavoratori presso l’Inail.

Per quali tipologie di rapporti lavorativi si applica la circolare?

La circolare precisa che le retribuzioni convenzionali trovano applicazione per i rapporti di lavoro subordinati, mentre sono escluse per le altre tipologie di rapporto di lavoro, quali le collaborazioni coordinate e continuative.

Importi retribuzioni convenzionali 2021

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