La concessione dell’ equo indennizzo costituisce un beneficio economico che lo Stato riconosce all’impiegato che, per infermità o lesione contratta per causa di servizio, sia gravato da una menomazione permanente della propria integrità psicofisica.
Si tratta, perciò, di un istituto distinto rispetto a quello della causa di servizio, ma comunque subordinato all’avvenuto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità o lesione.
L’ equo indennizzo viene, quindi, concesso al dipendente che per infermità o lesione contratta per causa di servizio, abbia subito una menomazione permanente dell’integrità psicofisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A od alla tabella B allegate ad D.P.R. 834/1981 od alla normativa vigente all’epoca dei fatti in esame.
In caso di un aggravamento di un’infermità, il dipendente può chiedere all’Amministrazione la revisione dell’ equo indennizzo.
La revisione può essere richiesta una sola volta ed entro cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento riguardante la prima concessione.
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