L’ indennità per inabilità assoluta temporanea (IT) prevede che per l’assenza dal lavoro per infortunio è prevista una copertura economica, in favore dell’infortunato, relativamente ai giorni di calendario (compresi sabati, domeniche e festivi) proporzionalmente a carico dell’ Inail e dell’impresa assuntrice.
Gli importi per l’ indennità per inabilità sono:
Dal quarto giorno successivo a quello dell’infortunio e fino alla ripresa lavorativa l’indennizzo economico è in percentuale a carico dell’INAIL e se il contratto collettivo applicato lo prevede il datore di lavoro è tenuto ad integrare l’indennità INAIL fino a raggiungere l’intero importo percepito dal lavoratore in caso di normalità:
L’indennità temporanea assoluta è calcolata sulla retribuzione media giornaliera dei 15 giorni antecedenti l’evento infortunistico (comprese quote per ferie, lavoro straordinario, premi, ecc.) .
Gli importi erogati dall’INAIL non sono soggetti a contribuzione INPS ma a tassazione Irpef, invero le somme erogate dal datore di lavoro, a titolo di integrazione, sono soggette sia a contribuzione INPS che a tassazione Irpef.
La prestazione non è cumulabile con le prestazioni erogate dall’INPS (malattia, maternità, cassa integrazione, disoccupazione).
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