Pensione di Vecchiaia
21/09/2011 - La pensione diretta ordinaria di vecchiaia è una prestazione vitalizia di natura economica e previdenziale, erogata all’iscritto che ha raggiunto il limite massimo d’età insieme a una determinata anzianità contributiva.
La pensione diretta ordinaria di vecchiaia è una prestazione vitalizia di natura economica e previdenziale, erogata all’iscritto che ha raggiunto il limite massimo d’età insieme a una determinata anzianità contributiva.
A CHI SI RIVOLGE
La pensione di vecchiaia spetta a tutti i dipendenti iscritti all’Inpdap che hanno raggiunto i limiti di età previsti dall’ordinamento e che sono cessati dal servizio. Variano a seconda del sistema di calcolo con cui il trattamento verrà liquidato.
REQUISITI DI ACCESSO
I requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia variano a seconda del sistema di calcolo con cui il trattamento verrà liquidato.
Dal 2012 il requisito per la pensione di vecchiaia nella Pubblica amministrazione sarà unificato, per maschi e femmine, a 65 anni.
Per le donne del pubblico impiego scatterà un blocco delle pensioni di quattro anni. In altre parole:
• fino al 31 dicembre 2011 basteranno 61 anni di età, cioè potranno andare in pensione le "statali" nate nel 1950;
• dal 1° gennaio 2012 ci sarà il salto: per ottenere la pensione di vecchiaia sarà necessario avere 65 anni, quindi le donne nate nel 1951 dovranno aspettare il 2016.
PENSIONI LIQUIDATE SECONDO IL SISTEMA RETRIBUTIVO ED IL SISTEMA MISTO
Alla pensione di vecchiaia si può accedere con i seguenti requisiti, validi fino al 31 dicembre 2011:
DONNE 61 con 20 anni di anzianita' contributiva o di servizio
UOMINI 65 con 20 anni di anzianita' contributiva o di servizio
Per chi era titolare di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1992, vale la deroga per cui si può andare in pensione con 15 anni di contributi.
PENSIONI LIQUIDATE SECONDO IL SISTEMA CONTRIBUTIVO
Dal 1 gennaio 2008 sono quattro i casi in cui si può accedere al trattamento, con i seguenti requisiti:
• 65 anni UOMINI 5 ANNI CONTRIBUTI
• 61 anni DONNE 5 ANNI CONTRIBUTI (purché l’importo da liquidare non sia inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale);
• aver maturato 40 anni di contributi, a prescindere dall’età;
• aver maturato almeno 35 anni di contributi e aver compiuto un’età pari a quella prevista per la pensione di anzianità.(vedi regole pensione anzianità)
Mantiene il diritto alla pensione con i precedenti requisiti chi ha maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa precedente : di aver compiuto 57 anni di età unitamente a 5 anni di contribuzione con un importo di pensione non inferiore a 1,2 l’importo dell’assegno sociale. [legge 30 luglio 2010, n. 122]
Decorrenza dal primo gennaio 2011 (finestre di uscita)
Per coloro che maturano i requisiti minimi per la pensione a decorrere dal 2011, l’accesso al pensionamento avviene decorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti (cosiddetta finestra mobile) come stabilito dall’art. 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010.
Sono quindi destinatari della finestra mobile:
• gli uomini che accedono alla pensione di vecchiaia con 65 anni di età;
• le donne che accedono alla pensione di vecchiaia con 61 anni di età fino al 31/12/2011, ovvero 65 dal 01/01/2012
Decorrenza del trattamento di pensione delle lavoratrici
Per le donne che abbiano maturato i requisiti prima del primo gennaio 2012 è necessario distinguere le diverse casistiche:
• con requisito anagrafico dei 60 anni maturato entro il 31/12/2009 (unitamente al minimo contributivo), la decorrenza è dal giorno successivo alla data di risoluzione del rapporto di lavoro;
• con requisito anagrafico dei 61 anni maturato entro il 31/12/2010 (unitamente al minimo contributivo), la decorrenza è in base alle finestre di accesso previste dalla normativa vigente alla data di maturazione dei requisiti;
• con requisito anagrafico dei 61 anni maturato entro 31/12/2011 (unitamente al minimo contributivo) il trattamento di pensione decorre trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione del requisito (finestra mobile).
Le amministrazioni e gli enti datori di lavoro manterranno in servizio i dipendenti fino alla data di decorrenza del trattamento pensionistico.
Decorrenza fino al 31 dicembre 2010 (finestre di entrata)
• gli uomini che accedono alla pensione di vecchiaia con 65 anni di età;
• le donne che accedono alla pensione di vecchiaia con 61 anni di età fino al 31/12/2011, ovvero 65 dal 01/01/2012;
per le donne che abbiano maturato i requisiti prima del primo gennaio 2012 è necessario distinguere:
• con requisito anagrafico dei 60 anni maturato entro il 31/12/2009 (unitamente al minimo contributivo), la decorrenza è dal giorno successivo alla data di risoluzione del rapporto di lavoro;
• con requisito anagrafico dei 61 anni maturato entro il 31/12/2010 (unitamente al minimo contributivo), la decorrenza è in base alle finestre di accesso previste dalla normativa vigente alla data di maturazione dei requisiti;
• con requisito anagrafico dei 61 anni maturato entro 31/12/2011 (unitamente al minimo contributivo) il trattamento di pensione decorre trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione del requisito (finestra mobile).