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Assegno per il nucleo familiare

21/09/2011 - È un assegno mensile che il pensionato riceve per il mantenimento del proprio nucleo familiare anche se composto dal solo pensionato. L’assegno si aggiunge alla pensione e non è soggetto a ritenute fiscali.
A chi spetta?
  • il pensionato richiedente;
  • il coniuge non separato legalmente e di fatto;
  • i figli legittimi, legittimati ed equiparati di età inferiore ai 18 anni compiuti e quelli totalmente inabili a proficuo lavoro, di qualsiasi età;
  • fratelli, sorelle e nipoti in linea collaterale ed equiparati di età inferiore ai 18 anni compiuti e quelli totalmente inabili a proficuo lavoro, di qualsiasi età con la condizione che siano anche orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione come superstiti;
  • nipoti in linea retta di età inferiore ai 18 anni e a carico del richiedente, equiparati ai figli legittimi, anche se non formalmente affidati.
 
Requisiti e importo dell'assegno
 
  • il reddito del nucleo familiare è inferiore al limite stabilito per legge ogni anno;
  • il reddito dichiarato deriva da pensione o da lavoro dipendente in una misura superiore al 70%.
Ai fini dell’assegno si considera il reddito relativo all’anno solare che precede l’inizio del periodo di riferimento stabilito per legge (che va dal primo luglio al 30 giugno).
 

L’importo dell’assegno mensile dipende:
 
  • dal nucleo familiare, più è numeroso più è alto l’importo;
  • dal reddito complessivo del nucleo, più è elevato minore è l’importo.
Gli scaglioni di reddito vengono aumentati quando nel nucleo familiare del pensionato che richiede l’assegno sono presenti soggetti inabili, vedovi, divorziati, e separati legalmente.
 

I redditi da considerare e che risultano dal Cud, dal modello 730 o dal modello Unico sono i seguenti:
  • redditi complessivi assoggettati all’Irpef (redditi da lavoro dipendente, autonomo o professionale, redditi d’impresa, redditi da terreni e fabbricati. Sono esclusi i redditi da Tfr o da anticipazioni);
  • emolumenti a tassazione separata;
  • reddito dell’abitazione principale;
  • assegni alimentari corrisposti dal coniuge separato o divorziato, con esclusione della quota per i figli;
  • redditi prodotti all’estero comprese le pensioni liquidate da organismi esteri o enti internazionali.
Ai fini dell’assegno, nel calcolo del reddito familiare si considerano anche i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta d’imposta alla fonte o a imposta sostitutiva e che superano € 1.032,92.
Tra questi:
  • pensioni sociali, pensioni e assegni erogati a ciechi, sordomuti e invalidi civili;
  • assegni accessori alle pensioni privilegiate di prima categoria;
  • interessi sui depositi e sui conti correnti postali e bancari, interessi da Cct, Bot e da altri titoli di stato;
  • vincite del lotto e dei concorsi.

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