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Storia |
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Il Patronato I.N.P.A.S.- CONFSAL (riconosciuto giuridicamente con D.M. 9 Giugno 2003 - G.U. 27.06.2003 n 147) è un ente di Diritto Privato che svolge un servizio di pubblica utilità ai sensi della legge 152 del 2001.
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9 giugno 2003 - approvazione in via definitiva della costituzione dell'Istituto Nazionale di Previdenza e di Assistenza Sociale INPAS da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
27 maggio 2004 - iscrizione del Patronato I.N.P.A.S. CONFSAL nel registro prefettizio delle persone giuridiche al n 264/2004, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 361/2000 da parte della Prefettura di Roma Ufficio Territoriale del Governo.
IL SERVIZIO DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE.
Il Patronato INPAS esercita l'attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri ed apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative, erogate da amministrazioni e enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza complementare o da Stati esteri nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'estero.
La legge 152 del 27 aprile 2001 di riforma dei patronati ha aggiornato la disciplina degli Istituti di patronato e di assistenza sociale riconoscendoli come "persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità".
Questa legge rappresenta un'importante tappa nel percorso di modernizzazione dello Stato , fissa nuove regole di espletamento del servizio.
Rientra tra le sue attività l'informazione e la consulenza ai lavoratori e ai loro superstiti e aventi causa relative all'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilità civile anche per eventi infortunistici.
Le attività di consulenza, di assistenza e di tutela riguardano:
- il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e di forme sostitutive e integrative delle stesse;
- il conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale;
- il conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di emigrazione e immigrazione;
- il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare, anche sulla base di apposite convenzioni con gli enti erogatori.
- Le attività di consulenza, di assistenza e di tutela sono prestate indipendentemente dall'adesione dell'interessato all'organizzazione promotrice e a titolo gratuito, salve le eccezioni stabilite dalla presente legge. In ogni caso, sono prestate a titolo gratuito le attività per le quali è previsto il finanziamento pubblico di cui all'articolo 13.
- Il Patronato, in nome e per conto dei propri assistiti e su mandato degli stessi, può presentare domanda e svolgere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni indicate al comma 2, anche con riguardo alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
ATTIVITA' DIVERSE
- Il Patronato INPAS può altresì svolgere senza scopo di lucro attività di sostegno, informative, di servizio e di assistenza tecnica:
- in favore dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, finalizzate alla diffusione della conoscenza della legislazione, alla promozione dell'interesse dei cittadini in materia di sicurezza sociale, previdenza, lavoro, mercato del lavoro, risparmio previdenziale, diritto di famiglia e delle successioni e anche all'informazione sulla legislazione fiscale nei limiti definiti dal presente articolo;
- in favore delle pubbliche amministrazioni e di organismi comunitari, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le amministrazioni interessate, secondo i criteri generali stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale.
- In relazione alle materie di cui al comma 1, lettera a), gli istituti di patronato possono svolgere, anche mediante stipula di convenzione, attività finalizzate all'espletamento di pratiche con le pubbliche amministrazioni e con le istituzioni pubbliche e private e al conseguimento delle prestazioni e dei benefici contemplati dall'ordinamento amministrativo, anche con riferimento alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonché stipulare convenzioni con centri autorizzati di assistenza fiscale già costituiti.
- Gli istituti di patronato svolgono, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro gratuitamente nei confronti dei lavoratori e, sulla base di apposite tariffe, emanate a norma del comma 4, nei confronti della pubblica amministrazione e dei datori di lavoro privati, sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- Le convenzioni di cui ai commi 1, lettera b), e 2, prevedono il rimborso delle spese sostenute dagli istituti di patronato e di assistenza sociale da parte delle istituzioni pubbliche e private convenzionate. A norma dell'art. 2.222 e seguenti del Codice Civile il Patronato I.N.P.A.S. ha provveduto a stipulare contratti di opera professionale e consulenza convenzionando con l'Istituto n. 26 Medici regolarmente iscritti all'Ordine dei Medici. Il Patronato INPAS ha inoltre provveduto a stipulare sulla base della normativa vigente in materia apposite convenzioni con n. 113 Avvocati regolarmente iscritti all'Albo e n. 189 Collaboratori Volontari.
Accesso alle banche dati
Per lo svolgimento delle proprie attività il Patronato INPAS, nell'ambito del mandato conferito dal soggetto interessato, è autorizzato ad accedere alle banche dati degli Enti previdenziali eroganti le prestazioni.
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